La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14446 del 10 luglio 2015 ha confermato la legittimità del licenziamento del lavoratore che accettava regali dai clienti della banca presso cui lavorava. Tale condotta risultava essere contraria all’etica della buona fede dell’istituto di credito e contraria alla policy aziendale. A seguito della conferma del licenziamento da parte della Corte d’Appello il lavoratore aveva quindi impugnato la sentenza in Cassazione con le seguenti motivazioni: omessa affissione del codice disciplinare contenente le norme e le sanzioni in un luogo accessibile al lavoratore, il fatto che nel codice disciplinare non fosse inclusa una norma specifica sui regali dei clienti e falsa applicazione dell’articolo 2106 cc. La Corte di Cassazione ha però ritenuto opportuno confermare il licenziamento con giusta causa del dipendente in quanto ha ritenuto grave la condotta del dipendente bancario che così facendo ha irrimediabilmente rotto il vincolo di fiducia con il datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha motivato la decisione sostenendo che alcune regole di comportamento sono riconducibili alla nozione di “minimo etico” e quindi non era necessario per la banca affiggere o meno il codice di comportamento dei dipendenti.