L'investigatore privato può essere assoldato per accertare e dimostrare casi di concorrenza sleale acquisendo
prove per dimostrare le azioni sleali dei competitors.
L'ordinamento giuridico italiano con l'Articolo 2598 del codice civile sancisce come atti di concorrenza sleale:
- Chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri,
o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e
con l'attività di un concorrente.
- Chiunque diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito,o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.
- Chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conferme ai principi della correttezza professionale e idoneo
a danneggiare l'altrui azienda.
La concorrenza sleale si configura anche nei casi di contraffazione del prodotto o falsificazione del brand commerciale.
Nei casi di concorrenza sleale l'Articolo 2600 sancisce che nel caso in cui gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo
o con colpa l'autore di questi danni è tenuto al risarcimento dei danni causati.
I casi più frequenti di concorezza sleale riguardano:
- Spionaggio industriale causato da vendita di informazioni da parte di soci o collaboratori
- Sottrazione di clienti o dipendenti
- Diffusione di false notizie
- Contraffazione di marchi o brevetti