Licenziamento l'onere della prova

La Corte di Cassazione con sentenza n. 11547 del 4 Giugno 2015 ha ribadito nuovamente che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’onere della prova aspetta all’azienda. L’articolo 3 della legge n.604 del 15 luglio 1996 che disciplina il licenziamento per giustificato motivo stabilisce che ” il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Giustificato motivo oggettivo: “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”
Giustificato motivo soggettivo: “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro”. L’azienda in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente deve dimostrare la sussistenza del giustificato motivo.