La Corte di Cassazione con sentenza n. 11547 del 4 Giugno 2015 ha ribadito nuovamente che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’onere della prova aspetta all’azienda.
L’articolo 3 della legge n.604 del 15 luglio 1996 che disciplina il licenziamento per giustificato motivo stabilisce che ” il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Giustificato motivo oggettivo: “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”
Giustificato motivo soggettivo: “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro”.
L’azienda in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente deve dimostrare la sussistenza del giustificato motivo.